Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE SAMMARINESE ALLENATORI CALCIO

– “A.S.A.C.” –

Art. 1 – Costituzione e denominazione.

1. E’ legalmente costituita nella Repubblica di San Marino l’Associazione sportiva

denominata “Associazione Sammarinese Allenatori Calcio” che usa come abbreviazione le

lettere “A.S.A.C.”, e, come segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale,

dentro cerchio di colore bianco-azzurro.

2. L’A.S.A.C. è riconosciuta dal Consiglio Direttivo della FSGC della quale accetta gli

Statuti e tutte le Carte Federali vigenti e future. Nello svolgimento della propria attività, è

estranea ad ogni influenza di religione, politica, razza, etnia, sesso, genere, lingua o a

qualsiasi altra discriminazione.

Art. 2 – Sede.

L’A.S.A.C. ha sede a Fiorentino (RSM) in Via Monte Seghizzo n. 26.

Art. 3 – Scopi ed oggetto sociale.

1. L’A.S.A.C. è un ente apolitico, apartitico ed aconfessionale, senza fini di lucro avente

come scopo la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli

allenatori di calcio e di tutti gli appartenenti al Settore Tecnico in ambito sammarinese,

nonché incentivare la diffusione e lo sviluppo dello sport calcistico, con particolare

attenzione ai settori giovanili.

2. Per realizzare le suddette finalità l’A.S.A.C. sviluppa la propria organizzazione in modo

da costituire riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del calcio; promuove

iniziative utili per la categoria e per gli interessi generali del calcio, con particolare

riferimento alla formazione, all’aggiornamento e all’educazione ai valori dello sport.

Promuove altresì le pari opportunità tra donne e uomini.

3. L’A.S.A.C., in qualità di Associazione rappresentativa degli allenatori e di tutti gli

appartenenti al Settore Tecnico, ha inoltre funzioni di rappresentanza nelle trattative con la

FSGC o con altri enti e/o soggetti che abbiano rilevanza nell’ordinamento federale sportivo

nazionale ed internazionale.

Art. 4 – Durata.

L’Associazione avrà durata sino al 31 Dicembre 2100 ma potrà essere prorogata o sciolta

anticipatamente con delibera dell’Assemblea Generale degli Associati.

Art. 5 – Associati.

1. Possono associarsi all’A.S.A.C., mediante pagamento della quota associativa stabilita

annualmente dal Consiglio Direttivo ed assumendosi tutti i diritti e gli oneri conseguenti, gli

allenatori e tutti gli appartenenti al Settore Tecnico con abilitazione UEFA, precisamente:

§ gli allenatori abilitati dalla FSGC;

§ gli allenatori sammarinesi abilitati dal Settore Tecnico della FIGC;

§ gli allenatori che svolgono attività sotto l’egida della FSGC;

§ gli altri soggetti appartenenti al Settore Tecnico, inseriti nei ruoli ivi previsti.

2. Il numero degli associati è illimitato, la maggioranza degli stessi dovrà essere residente

nella Repubblica di San Marino.3. L’iscrizione all’ A.S.A.C. implica l’adesione incondizionata e preventiva alle Norme del

presente Statuto ed ai regolamenti applicativi eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo.

4. Per associarsi, i richiedenti devono presentare domanda scritta di ammissione su apposito

modulo predisposto dall’ A.S.A.C., la quale sarà oggetto di valutazione da parte del

Consiglio Direttivo che provvederà a decidere sull’accoglimento o il respingimento della

stessa. In caso di rigetto della domanda, comunicato con specifica motivazione, il richiedente

potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, mediante lettera raccomandata da

spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. L’organo

decidente, valutata la richiesta, deciderà entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del

ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale. La decisione è inappellabile. Nel

caso di mancata costituzione del Collegio dei Probiviri, gli aventi diritto o chiunque vi abbia

interesse può proporre denuncia e/o inoltrare una segnalazione alla Procura Federale della

FSGC, per effettuare le indagini, le cui risultanze verranno trasmesse al Consiglio Direttivo,

per la decisione di competenza.

5. L’ammissione comporta l’iscrizione per l’anno solare di riferimento. Deve essere allegata

alla domanda, a pena di irricevibilità, la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di associato è provata dall’iscrizione nel Libro degli Associati. Gli associati, ai

fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo indicato nel Libro

degli Associati. Tuttavia, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite posta

elettronica all’indirizzo indicato o mediante qualsiasi altro idoneo mezzo di comunicazione.

7. La qualifica di associato si perde:

a) per morosità nel pagamento della quota associativa;

b) a seguito di dimissioni, le quali non esonerano l’associato dagli impegni in

precedenza assunti;

c) per indegnità, a seguito di pronuncia definitiva dei competenti Organi della

disciplina sportiva, per condotte di particolare gravità antiregolamentari previste

dal “Regolamento Disciplina” della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e/o

previsti dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ;

d) per revoca, da parte degli Uffici competenti, dell’abilitazione UEFA;

e) per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di decisione del

Consiglio Direttivo e/o, ove investito, del Collegio dei Probiviri.

8. Il provvedimento di perdita della qualifica di associato è adottato con delibera dal

Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che decide l’esclusione è comunicata

all’associato escluso a cura del Presidente.

Art. 6 – Doveri dei soci.

Gli associati hanno il dovere di:

– rispettare le prescrizioni del presente Statuto e le decisioni comunicate con le

delibere dei competenti Organi associativi;

– attenersi alle previsioni normative in vigore del CONS e della FSGC;

– tenere un comportamento che sia conforme ai principi della lealtà, probità e della

correttezza sportiva;

– dare il proprio contributo alle attività svolte dall’Associazione per il

perseguimento degli scopi sociali, salva la garanzia del diritto al dissenso;

– provvedere al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7 – Organi dell’Associazione.

1. Sono organi dell’A.S.A.C.:

a) l’Assemblea degli Associati;b) il Presidente;

c) il Segretario;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio Sindacale, ove costituito;

f) il Collegio dei Probiviri, ove costituito.

2. L’elezione di tutti gli organi dell’Associazione verrà effettuata mediante il sistema a

scrutinio segreto, ovvero, con il consenso di tutti i presenti, mediante votazione palese.

3. Tutte le cariche hanno durata quadriennale con possibilità di rielezione e non danno luogo

ad alcun compenso.

Articolo 8 – Durata delle cariche.

1. La durata delle cariche elettive è quadriennale ovvero di 4 (quattro) anni senza possibilità

di proroghe e/o rinnovazioni delle stesse, salvo che sia espressamente previsto dal presente

Statuto.

2. Il Presidente è rieletto automaticamente alla scadenza del mandato, per l’ulteriore

quadriennio olimpico, qualora non venga presentata una nuova candidatura per un massimo

di 3 mandati.

3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 9 – L’Assemblea degli Associati.

L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli allenatori e tutti gli appartenenti al

Settore Tecnico risultanti iscritti nel Libro degli Associati almeno cinque giorni prima della

data dell’Assemblea e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea.

1. L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell’A.S.A.C. o da chi ne fa le

veci e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e

consuntivo. Resta salva la possibilità da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo di

convocarla ogni qualvolta lo reputino necessario.

2. L’Assemblea Generale degli Associati può essere altresì convocata mediante richiesta di

almeno la metà più uno dei suoi membri.

3. L’avviso di convocazione deve essere inviato mediante lettera, fax, posta elettronica o

altro idoneo mezzo di comunicazione a tutti gli associati, almeno 8 (otto) giorni prima della

data prevista per l’adunanza. Nell’avviso devono essere indicati, il giorno, l’ora e il luogo

della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nella convocazione devono essere

indicati anche il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione che può tenersi nello

stesso giorno della prima purché tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea

trascorra almeno un’ora.

4. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio della

Repubblica di San Marino.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea.

1. L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente. Funge da segretario

verbalizzante il Segretario oppure, in caso di sua assenza, un altro componente del Consiglio

Direttivo.

2. L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se presente la metà

più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunquesia il numero dei membri presenti.

3. L’Assemblea Generale decide a maggioranza semplice dei presenti.

3. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte sia in prima che in seconda convocazione

a maggioranza dei presenti.

4. Le decisioni riguardanti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la

maggioranza del 50% degli aventi diritto.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Gli associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri associati mediante

semplice delega scritta.

7. Le votazioni avverranno nelle modalità di cui all’art. 7, comma 2.

8. Le deliberazioni devono risultare da verbale; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal

Segretario oppure, in caso di sua assenza, da un altro componente del Consiglio Direttivo

che fungerà da segretario verbalizzante, nonché da tutti gli Associati presenti.

Art. 12 – Compiti dell’Assemblea.

Sono compiti dell’Assemblea degli Associati:

a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio e delle relative

relazioni;

b) l’elezione degli organi sociali, ogni 4 (quattro) anni;

c) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;

d) proporre al Consiglio Direttivo l’esclusione degli Associati;

e) la revoca delle cariche direttive;

f) la proroga della durata dell’Associazione e lo scioglimento anticipato della stessa.

Art. 13 – Requisiti di eleggibilità ed incompatibilità.

1. Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo o ad organi previsti dal presente Statuto

tutti i membri componenti l’Assemblea Generale con cittadinanza e residenza nella

Repubblica di San Marino.

2. Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste

dal presente Statuto i soggetti che siano stati sanzionati con squalifica o inibizione con

decisioni definitive da parte degli organi di giustizia sportiva della FSGC e/o della FIGC;

ovvero coloro che siano stati attinti da squalifica per doping; ovvero coloro che siano stati

attinti da provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 (cinque) anni, salva riabilitazione, della

FIFA, dell’UEFA, del CONS o di altre federazioni sportive, per un periodo

complessivamente superiore ad un anno.

3. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato

per reati non colposi per un periodo non inferiore ad un anno.

4. Sono inoltre ineleggibili coloro che, avendo violato le disposizioni del presente Statuto o

disonorato la reputazione, l’onore e l’immagine dell’A.S.A.C., siano stati definitivamente

condannati alla sospensione temporanea della qualità di associato per un periodo non

inferiore ad un anno o abbiano disonorato la reputazione, l’onore e l’immagine dell’A.S.A.C..

5. Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soggetti che, negli ultimi 2

(due) anni, abbiano rivestito cariche dirigenziali in società affiliate alla FSGC, cariche

dirigenziali o direttive nell’ambito della FSGC, cariche elettive o di nomina nelle altre

associazioni di categoria riconosciute dalla FSGC o che siano stati iscritti negli altri albi e

negli elenchi costituiti e tenuti presso la FSGC, ad eccezione del Ruolo ed Albo dei Tecnici

del Settore Tecnico FSGC.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da:

a) il Presidente;

b) da 4 (quattro) a 6 (sei) allenatori o comunque appartenenti al Settore Tecnico in

qualità di Consiglieri;

c) il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti

dall’Assemblea.

Art. 15 – Elezione dei Consiglieri.

1. L’Assemblea degli Associati provvede all’elezione dei Consiglieri scelti fra gli allenatori e

gli appartenenti al Settore Tecnico associati.

2. La votazione avverrà mediante il sistema a scrutinio segreto, fatto salvo il caso in cui tutti

i presenti richiedano la votazione palese.

3. Le candidature degli allenatori saranno presentate nel corso dell’Assemblea stessa.

4. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuti il maggior numero di voti. A parità di

voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione.

5. I Consiglieri restano in carica quattro anni con possibilità di essere rieletti.

6. In caso di dimissioni e/o vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, si procederà alla

sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, fax, posta elettronica o

altro idoneo mezzo di comunicazione a tutti i membri, almeno 3 (tre) giorni prima della data

prevista per l’adunanza.

2. Il Consiglio Direttivo può essere altresì convocato su richiesta di almeno 3 (tre)

componenti che lo ritengano opportuno.

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio.

1. Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. E’ sempre

necessaria la presenza del Presidente.

2. Non sono ammesse deleghe.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni devono risultare da verbale; i verbali sono sottoscritti da tutti i Consiglieri

presenti, dal Presidente e, qualora sia stato nominato e sia presente, dal Segretario. In caso

contrario, un Consigliere fungerà da segretario verbalizzante.

Art. 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione dell’Associazione. In

particolare:

a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi

associativi;

b) delibera sulla misura della quota associativa;

c) attua le direttive dell’Assemblea Generale degli Associati;

d) predispone la relazione sulla gestione annuale ed il bilancio consuntivo e

preventivo da presentare all’Assemblea Generale per l’approvazione, secondo le

risultanze contabili fornite dal Segretario e/o, ove eletto, dal Collegio Sindacale;e) vigila sull’osservanza dello Statuto da parte degli associati, emanando all’uopo

eventuali regolamenti che pure ha facoltà di modificare;

f) delibera in merito alla perdita della qualifica di associato per i casi di cui all’art. 5.

Art. 19 – Nomina del Presidente.

1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale degli Associati fra i membri

dell’Associazione che esprimeranno la volontà di candidarsi mediante compilazione del

modulo all’uopo predisposto dal Presidente in carica, il quale deve essere allo stesso

riconsegnato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva.

2. Il Presidente eletto resta in carica quattro anni con possibilità di rielezione per un massimo

di 3 (tre) mandati.

3. La votazione avverrà mediante il sistema a scrutinio segreto, ovvero, con il consenso di

tutti i presenti, mediante votazione palese secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2.

4. Verrà eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

5. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà

immediatamente ad una nuova votazione fra i due nominativi che hanno riportato il maggior

numero di voti e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il 50% più uno dei consensi.

6. In caso di dimissioni e/o vacanza, per qualsiasi motivo, del Presidente, si procederà alla

sua sostituzione mediante nuove elezioni.

Art. 20 – Attribuzioni del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’A.S.A.C. nei rapporti esterni. Inoltre:

a) convoca e presiede l’Assemblea Generale degli Associati, con diritto di voto;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, con diritto di voto;

c) coordina l’attività di tutti gli Organi dell’Associazione;

d) sovraintende la gestione amministrativa dell’Associazione di cui firma gli atti;

e) per particolari ed urgenti motivi il Presidente può adottare e rendere

immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima

riunione utile;

f) d’intesa con il Consiglio Direttivo, nomina il rappresentante dell’A.S.A.C. per

ricoprire i ruoli e le cariche riconosciute all’Associazione dallo Statuto della

FSGC e dal CONS nonché ogni altra carica prevista all’interno degli organi

nazionali ed internazionali. Questo può essere eletto anche tra esperti tecnici e

professionisti senza residenza e cittadinanza nella Repubblica di San Marino.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare in tutto o in parte i propri

poteri ad un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Nomina del Segretario.

Il Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo fra i membri

dello stesso a maggioranza dei presenti. Resta in carica per la durata di quattro anni.

Art. 22 – Compiti del Segretario.

1. Il Segretario collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Associazione e si

adopera per il buon funzionamento della stessa. Egli provvede all’esecuzione ed alla messa

in atto delle disposizioni emanate dagli organi direttivi, redige i verbali dell’Assemblea

generale e del Consiglio Direttivo. Egli esercita, altresì, le funzioni di tesoriere e si occupadella gestione contabile dell’Associazione, secondo le direttive impartite dal Consiglio

Direttivo, su proposta del Presidente.

2. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non provveda a nominare il Segretario, o lo stesso si

dimetta o comunque in caso di vacanza da detto ruolo, le sue funzioni saranno svolte dal

Presidente.

Art. 23 – Il Collegio Sindacale.

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione può essere affidato

al Collegio Sindacale. Esso è composto da tre Sindaci eletti dall’Assemblea dei Soci. I

componenti del Collegio Sindacale rimangono in carica quattro anni. I Sindaci incaricati per

tali funzioni non percepiscono alcun compenso e tutti devono essere iscritti nel Registro dei

Revisori Contabili o appartenere all’Ordine dei Commercialisti o degli Avvocati e/o dei

Notai della Repubblica di San Marino. Inoltre, non devono avere alcun rapporto

professionale e/o di parentela con i membri del Consiglio Direttivo.

2. La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione. In caso

di dimissioni da parte di un Sindaco, l’Assemblea provvederà ad eleggere un nuovo membro

in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

3. L’elezione del Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea non è obbligatoria.

Art. 24 – Competenze del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei principi

di corretta amministrazione da parte degli organi sociali. I Sindaci inoltre:

a) esercitano il controllo contabile;

b) intervengono alle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

c) devono convocare l’Assemblea dei Soci, previa comunicazione al Consiglio Direttivo,

qualora nell’espletamento dell’incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità.

2. I Sindaci hanno tutti gli obblighi, compiti e doveri stabiliti dalle Leggi vigenti in materia.

Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri.

1. L’Assemblea può eleggere ogni quadriennio olimpico 3 (tre) Probiviri, scelti anche fra

persone non associate di riconosciuto prestigio. I membri del Collegio non devono

obbligatoriamente avere cittadinanza e residenza nella Repubblica di San Marino.

2. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, con procedura

arbitrale semplice ed irrituale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sulle questioni che

insorgono in conseguenza dell’accoglimento o del rigetto della domanda di iscrizione

all’Associazione, delle sanzioni, ivi compresa l’espulsione degli Associati, decise dal

Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio decide, altresì, su istanza di chiunque vi abbia interesse, su eventuali

controversie che possano insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente

Statuto.

4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 26 – Proroga poteri degli organi sociali.

Alla scadenza del mandato, nel caso in cui non vengano proposte candidature o non avvenga

l’elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei

successori, a seguito di elezioni che dovranno in ogni caso avvenire entro 90 (novanta) giorni

dalla data dell’Assemblea in cui si è verificato quanto sopra.Art. 27 – Patrimonio e rendite.

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative degli Associati e da

elargizioni e/o contribuzioni da parte di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche

nonché da qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.

2. Costituiscono patrimonio dell’A.S.A.C. anche gli avanzi netti di gestione.

Art. 28 – Esercizio Sociale e bilancio.

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e

consuntivo, nonché la relazione sulla gestione annuale – secondo le risultanze contabili

fornite dal Segretario e/o, ove eletto, dal Collegio Sindacale, da sottoporre all’Assemblea per

la relativa approvazione.

3. Il bilancio, che rappresenta in modo veritiero e corretto il quadro della situazione

patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, deve essere redatto secondo criteri di oculata

diligenza ed approvato dall’Assemblea Generale degli Associati ogni anno, entro la fine del

mese di maggio.

Art. 29 – Destinazione degli Utili.

Agli utili netti risultanti dal bilancio finale di esercizio approvato dall’Assemblea debbono

essere date le destinazioni di volta in volta deliberate dall’Assemblea degli Associati. In ogni

caso gli utili non potranno mai essere distribuiti tra i soci ma verranno accantonati a riserva o

reimpiegati nell’Associazione o in attività dalla stessa organizzate e ad essa collegate.

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

1. Lo scioglimento anticipato dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea degli

Associati con votazione assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, dell’Associazione,

l’Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina un liquidatore determinandone i

poteri ed i compensi.

3. L’impiego dell’eventuale giacenza di cassa e la destinazione del patrimonio sociale

saranno decisi dall’Assemblea generale a tale scopo convocata.

4. In ogni caso ogni socio è escluso dalla percezione di rimborso in caso di scioglimento

dell’Associazione anche in caso di suo decesso.

Art. 31 – Libri.

1. L’Associazione, a cura del Segretario o del Presidente, in mancanza di nomina del primo,

dovrà tenere e conservare il Libro degli Associati, il Libro Verbali delle Assemblee, il Libro

Verbali del Consiglio Direttivo ed il Libro del Collegio Sindacale, qualora sia stato eletto

dall’Assemblea.

Art. 32 – Controversie.

1. Gli Associati, nonché tutti gli appartenenti all’Associazione, hanno l’obbligo di osservare

il presente Statuto, le delibere degli organi direttivi, la normativa federale e quella degliorganismi internazionali.

2. Essi, con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia

di qualsiasi provvedimento adottato dall’A.S.A.C. nonché quanto disposto dagli ordinamenti

di giustizia sportiva nazionale ed internazionale esistenti.

3. L’Associazione riconosce la giurisdizione degli Organi di Disciplina della Federazione

Sammarinese Giuoco Calcio e della FIGC, del CONS, nonché del Tribunale Arbitrale dello

Sport (TAS).

4. Tutte le questioni e tutte le controversie che potranno insorgere durante il rapporto

associativo inerenti l’interpretazione e l’esecuzione delle norme statutarie e regolamentari,

comprese quelle collegate alle determinazioni del Consiglio Direttivo e quelle tutte,

comunque, insorgenti tra l’Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi, devono

essere obbligatoriamente sottoposte all’esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri, ove

costituito.

5. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero

comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia interna, comporta l’erogazione, a seconda

della gravità della condotta accertata, di una delle seguenti sanzioni:

– deplorazione;

– ammenda;

– ammenda con diffida;

– sospensione temporanea dalla qualità di associato o dalla carica rivestita nell’ambito

dell’Associazione;

– esclusione dall’Associazione.

Tali sanzioni dovranno essere comunicate per le eventuali determinazioni di competenza al

Presidente della FSGC il quale, se del caso, provvederà a notiziare anche la FIGC, la UEFA

e/o la FIFA per quanto di rispettiva ed eventuale competenza.

6. In caso di mancata costituzione del Collegio dei Probiviri, ogni controversia che riguardi

gli associati e/o i membri dell’associazione sarà devoluta agli organi federali o esofederali o

dell’ordinamento giuridico generale competenti nella Repubblica di San Marino.

In ogni caso, ogni controversia che riguardi gli associati e/o i membri dell’associazione e che

esuli dall’ambito endoassociativo di cui ai commi precedenti, sarà devoluta agli organi

federali o esofederali o dell’ordinamento giuridico generale competenti nella Repubblica di

San Marino.

Art.32 bis – Sospensione per reati riconducibili a violenza di genere e/o abusi su

minori

Tutti gli appartenenti allìAssociazione, ivi compresi atleti, collaboratori e dirigenti, che risultino

condannati in primo grado ad una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un

anno, per reati riconducibili a violenza di genere ed abusi su minori, devono darne

comunicazione, tramite atto scritto, al Presidente Federale competente nonché al Presidente del

CONS entro dieci giorni dalla pronuncia della sentenza stessa.

La mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma precedente costituisce comportamento

contrario ai principi generali previsti dalla normativa federale di riferimento e statale e comporta

la sospensione di anni quattro da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale nell’ambito del

CONS, della F.S.G.C., delle Associazioni sportive affiliate, delle altre Federazioni Sportive

Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (DSA), indipendentemente dallìesito del

procedimento penale. Tale sospensione è disposta con provvedimento scritto del Presidente del

CONS, che è comunicato anche al Presidente Federale competente.

Il Presidente del CONS, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo

comma, dispone, in via cautelare, tramite provvedimento scritto, lìimmediata sospensione daqualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, nell’ambito del CONS, della F.S.G.C., delle

Associazioni sportive affiliate, delle altre Federazioni Sportive Nazionali e delle DSA, per

l’intero periodo del giudizio penale ovvero fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza,

dandone comunicazione anche al Presidente della Federazione interessata.

Art. 33 – Rispetto delle Leggi, Statuti e Regolamenti.

L’Associazione è costituita con l’obbligo di osservare le Leggi della Repubblica di San

Marino, le norme, i regolamenti, anche disciplinari, le direttive e le decisioni degli organismi

sportivi nazionali e internazionali (FIFA e UEFA) ivi comprese le norme di giustizia

sportiva, le norme previste dal presente Statuto nonché lo Statuto ed i regolamenti della

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Art. 34 – Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si richiamano le Leggi,

gli usi e le consuetudini presenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 35 – Entrata in vigore.

1. Le modifiche al presente Statuto entreranno in vigore dal momento della pubblicazione sul

sito ufficiale dell’Associazione.

2. Il presente Statuto dovrà essere inviato contestualmente alla FSGC per la relativa

pubblicazione sul sito federale ed al CONS per ogni eventuale adempimento di legge.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data del 4 maggio 2026.